Il Servizio nazionale della protezione civile ha come sue componenti (art. 6, comma 1, della legge n. 225/92) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. I Centri di Competenza forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. Possono coincidere con i centri funzionali o essere esterni, ma partecipare alla rete dei centri funzionali attraverso la stipula di convenzioni che individuano gli ambiti di attività di ciascuna struttura. Tra i centri di competenza che collaborano con la rete dei centri funzionali rientrano amministrazioni statali, agenzie, istituti di ricerca, università e autorità di bacino. L’ultimo elenco dei Centri di Competenza è stato individuato con il Decreto di repertorio del Capo Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, di seguito integrato con i decreti del Capo Dipartimento del 15 aprile 2014 e del 26 maggio 2016. Con questo decreto il precedente Decreto di repertorio n. 3593 del 20 luglio 2011 è stato abrogato. I principi che stabiliscono le finalità e individuano i centri di competenza sono stati definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012. Lo stesso decreto individua i soggetti tra cui possono essere individuati i Centri di Competenza che sono:
- Strutture operative e soggetti pubblici deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti da leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
- Soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione, in cui il soggetto sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente per il Servizio Nazionale di Protezione Civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
- Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell’utilizzo dei diritti intellettuali, dell’ingegno e della ricerca scientifica;
- Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della Protezione Civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
Sulla base di tali premesse trova fondamento la creazione di una rete finalizzata a raccogliere e mettere a sistema i servizi tecnici offerti al Servizio Nazionale di protezione Civile dai CdC che hanno unità droni interne, in modo tale da chiarire la definizione dei servizi e favorire il coordinamento integrato in emergenza.